Il mediatore ha diritto alla provvigione se c'è stato un preliminare

Il diritto alla provvigione per il mediatore matura se è stato stipulato un contratto preliminare.
Lo ha stabilito il Tribunale di Verona con la sentenza 1270 del 2007.

Riportiamo qui sotto la motivazione della sentenza stessa.

“(omissis)... se è pur vero che per consolidata giurisprudenza ben può una “proposta d’acquisto immobiliare” avere valenza di vero e proprio “contratto preliminare” sussistendone i requisiti richiesti ex lege (forma scritta, descrizione dell’immobile, prezzo, accettazione del venditore, impegno ad addivenire a futura stipula - cfr recente Cass.civ. 20653/05) è altrettanto vero che nel caso di specie le parti acquirente/venditore avevano tra loro espressamente concordato il differimento della stesura del contratto preliminare, che sarebbe stato redatto SOLO all’atto del versamento dell’ulteriore somma di €20.000,00 (doc, 1-prodotto da entrambi le parti), riconoscendo il venditore al proponente la facoltà di recedere dalla proposta di acquisto superati i quindici giorni (come in effetti avvenuto - cfr doc. 5 convenuto).
Peraltro ulteriore prova che nessun preliminare era stato redatto (e quindi nessun correlato diritto alla mediazione) è fornita anche dallo stesso accordo, perfezionato tra il potenziale acquirente (....) e l’agenzia di mediazione (odierna attrice) con il quale —coerentemente con quanto stabilito con il venditore- le parti stabilivano che anche il riconoscimento del diritto alla mediazione a favore dell’agenzia sarebbe maturato solo al “preliminare” (cfr doc. 2 —prodotto da entrambi le parti): si osserva che detto documento è firmato oltre che dal XXXX anche dal titolare dell’agenzia di mediazione e la firma non è stata disconosciuta (cfr memoria Avv. .... del 31/1/06).
Sicchè detti documenti, esaminati e raccordati tra loro, fanno ritenere che sia tra le parti acquirente/venditore sia tra le parti acquirente/agenzia di mediazione vi era l’espresso intendimento che nessun preliminare fosse intervenuto tra le parti e che la formazione dello stesso andava differita solo e se fosse intervenuto il versamento dell’ulteriore somma di €20.000,00 (mai versata in quanto è intervenuta —nelle more- la revoca della proposta di acquisto nei termini e la risoluzione “consensuale” del rapporto tra potenziale acquirente e venditore) così come, analogamente, il diritto alla provvigione per l’agenzia si sarebbe perfezionato solo alla redazione del preliminare.
Alla luce di tali prove “per tabulas” non va accolta la domanda attorea tesa al pagamento della provvigione (potendo semmai l’agenzia di mediazione richiedere il rimborso delle sole eventuali spese sostenute).”

Pubblicata il giorno 17 marzo 2008
Approfondimenti su:

Torna alle ultime notizie