Lesione ad un minore in un sinistro stradale

In caso di lesione ad un minore in un sinistro stradale la liquidazione va fatta con criteri che superano la rigidità dei valori tabellari.
Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza che si riporta più sotto, precisando che nel caso di lesioni riportate da un minore in un sinistro stradale, il risarcimento deve tener conto della giovane età, perché va tenuto conto delle speranze di vita e, quindi, del fatto che il minore dovrà, di fatto, condurre quasi totalmente la propria esistenza con lesioni che ne limiteranno, a volte anche in maniera notevole, le possibilità sia in campo relazionale che lavorativo.
Questa è la sentenza:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA n.6288/08 sul ricorso proposto da:
DI VINCENZO DANIELE, DI VINCENZO GIUSEPPE, PEZZOTTA VIRGINIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIBOTY 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLA DE ANGELIS, difesi dall•avvocato VINCENZO SANTELLA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

BELLOMO TOMMASO;

- intimato -


avverso la sentenza n. 1113/02 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 17/9/02, depositata il 30/12/02 ; RG.679/1991;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/08 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato VINCENZO SALTELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1° motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I genitori del minore Daniele Di Vincenzo (Di Vin­cenzo Giuseppe e Virginia Pezzotta) hanno riassunto la lite civile dinanzi alla Corte di appello dell'Aquila, avvalendosi della sentenza (14 novembre 1990) della cassazione penale che ne riconosceva il diritto, quali parti civili, al risarcimento dei danni subiti dal mi­nore il 28 novembre 1996, allorché venne investito dal­la fiat 127 condotta dal Tommaso Bellomo. Il Bellomo sì costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza non definitiva del 9 luglio 1997^ dichiarava la responsabi-lità esclusiva del Bellomo nella produzione dell'incidente e con separata ordinanza disponeva il prosieguo della causa per la determinazione del quan­tum. Con sentenza definitiva del 30 dicembre 2003 la Corte condannava il Bellomo a rifondere agli attori la somma di £ 22.500.000 (pari ad euro 11.620,28} con rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, oltre in­teressi legali ed al danno morale per E.2582,00.', con­dannava il Bonomo alle spese di lite.
Contro la decisione ricorrono Daniele e Giuseppe di Vincenzo e Virginia Pezzotta con unico atto deducendo due motivi di ricorso. Non resiste il Bellomo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato per le seguenti considerazio­ni..
Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando (per violaz.1226 e 2056 ce) in punto di sottovalutazio­ne del danno biologico e per la mancata liquidazione del danno patrimoniale futuro. SI DEDUCE inoltre il vi­zio della motivazione, illogica e carente.
Quanto alla prima parte della censura, che attiene alla valutazione del danno biologico, per la lesione grave ( c i rea il 15 % di invai idi tà ) in un infante di 5 anni, con asportazione della milza, si osserva che la valutazione compiuta dalla Corte aquiliana (ff 5 della motivazione) è del tutto priva di logica referenziale, applicando un criterio equitativo a punto pari a lire 1.500.000, con la rivalutazione dalla data del sinistro secondo indici Istat, senza precisare: la natura delle tabelle applicate, se locali o se riferite ad altre maggiormente testate, e se il punto sia stato corretto in relazione alla giovanissima età della vittima, e se nella rivalutazione siano stati inclusi gli interessi compensativi per il ritardato pagamento. In mancanza di tali puntualizzazioni il criterio equitativo è struttu­ralmente e motivazionalmente carente e si risolve in una ridotta valutazione del danno, come bene evidenzia il ricorrente (ff 6 del ricorso, con i calcoli compara­tivi utilizzando le tabelle attuarìali milanesi, che sono le maggiormente testate) . Neppure risultano, nella motivazione in esame, gli elementi di personalizzazione del danno, tenuto conto della giovanissima età dell' infante e della perdita della milza con possibili conseguenze in ordine allo sviluppo ed alla qualità della vita.
Il motivo per questa parte deve essere accolto e la Corte aquiliana dovrà applicare il seguente principio di diritto: nel caso di lesioni gravi a soggetto mino­renne (5 anni) la lesione della salute include il danno biologico nella sua complessità di lesione fisica, psi­chica , interrelaz ionale e dinamica; conseguentemente la valutazione della gravità del danno deve avvenire me­diante consulenza medico legale che tenga conto anche dell' evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa generica e delle qualità del­la vita, sicché la valutazione tabellare attuariale deve avvenire ai valori attuali {al tempo della liquida­zione) con elevata personalizzazione, attesa ^Jgjla lun­ga durata della invalidità rispetto alle speranze di vita. Tali criteri derivano dal superiore principio della lesione integrale del danno alla salute, che at­tiene ad un diritto umano inviolabile, costituzional­mente garantito anche nel suo aspetto risarcitorio.
Parimenti fondata è la seconda censura (del primo motivo) che evidenzia la illogicità della motivazione (ff 5 della sentenza) là dove apoditticamente afferma che la lesione della salute non incìde sulle capacità di lavoro e di guadagno.
La corte, quanto meno, ignora i dati de 11 a comune esperienza e della letteratura medico legale, che evi-denz iano la certa incidenza,in soggetto giovanissimo, della menomazione stabile della salute anche sulla ca­pacità lavorativa specifica e concorrenziale, in una prospettiva che evidentemente si proietta nella futura vita lavorativa. Tale danno patrimoniale è danno ingiu­sto, danno reale futuro, da risarcire secondo criteri di equità adeguata alla gravità delle lesioni, restando di minor portata le eventuali condizioni economiche del soggetto.
Il principio di diritto da considerare è dunque il seguente: la domanda di ristoro patrimoniale per laperdita della capacità lavorativa specifica in soggetto minore, si fonda sul danno ingiusto da lesione della salute, ed è scientificamente provata dalla valutazione della gravità delle lesioni e dalla loro possibile evo­luzione negativa nella fase successiva alla crescita; la valutazione equitativa è a carattere satisfattivo e deve tendere alla integralità del risarcimento.
Nel secondo motivo si deduce "violazione dell' art.2059 del codice civile in relazione ali'art.360 nn 3 e 5 c.p.c. come error in iudicando e vizio della motivazione.
Il motivo è fondato. La Corte di appello nella sua parsimonia, accorda al bimbo la piccola somma di cinque milioni, ai valori attuali (2003), con interessi legali dalla data del sinistro (1986). NESSUN cenno è dato co­gliere sull'equità della Corte e sulla considerazione della incidenza delle lesioni gravi sulla qualità della vita e le condizioni di sofferenza del menomato.
Il difetto assoluto di motivazione determina di per sé l'accoglimento del ricorso.
Qui giova ricordare al giudice del merito che il risarcimento integrale del danno morale, dopo la lettu­ra costituzionalmente orientata dell'art.2059 del codi­ce civile, è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti. Inoltre è da­to rilevare che la sfera della integrità morale (art.2 e 3 della Costituzione come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art.32 Cost.), ma non è di minor valore risar-citorio (inteso da alcuni giudici del merito come valo­re quota, per agevolare la rapidità dei calcoli), posto che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale.
La Corte dovrà allora procedere, con maggior scru­polo, alla valutazione concreta e circostanziata del danno morale, attribuendo alla vittima un compenso sa-tisfattivo.
P.Q.M.
Aaccoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio,alla Corte di appello dell'Aquila, in diversa composizione.­

Pubblicata il giorno 14 marzo 2008
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