L'agente di commercio non deve pagare l'IRAP

Con una recentissima ordinanza, la n. 2702/08 del 5 febbraio 2008, la Cassazione, nel respingere un ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito un principio consolidato della stessa Corte.
In base a tale principio, perché un contribuente, nella fattispecie un agente di commercio, possa essere soggetto all'IRAP, è necessario che questi si avvalga di un'organizzazione che stabilmente e non occasionalmente faccia uso di beni strumentali eccedenti il minimo per la prestazione di lavoro individuale o si avvalga in maniera stabile di altri collaboratori eo dipendenti. Restano esclusi, pertanto, tutti quei soggetti che, al contrario, siano inseriti in un'organizzazione. La prova di non avere una simile organizzazione e, quindi, di non essere soggetto ad IRAP compete al contribuente stesso.

Pubblicata il giorno 11 febbraio 2008
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