Nulla la multa notificata da una società privata

Le multe notificate a mezzo di società private sono nulle.
Lo ha stabilito una sentenza, la n. 5032/07 dal Giudice di Pace di Lecce, sulla base di un orientamento della Suprema Corte (sent. 4.9.96 n. 8079).
Alcuni Comuni, infatti, hanno l'abitudine di far notificare i verbali di accertamento di violazioni alla circolazione stradale, a società private.
Pertanto, il Giudice di Pace di Lecce ha dichiarato che la notifica non effettuata nelle forme della notifica degli atti Giudiziari è giuridicamente inestente, cioè come se non fosse stata fatta.
Il Giudice di Pace di Lecce ha anche affermato che se non vi è stata una regolare notifica del verbale, il termine di 60 giorni per impugnare il verbale decorre dal momento della legale conoscenza di questo, cioè dal momento in cui vi è stata una notifica legittima e regolare; nel presente caso, essendo illegittima la prima notifica, il termine di 60 giorni decorreva dalla notifica della cartella esattoriale.



Giudice di pace di Lecce

Sentenza 13 luglio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Nicola Brunetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del molo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 13.7.2007, promossa da:

………….., difeso dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Tonino Litti, domiciliatari,

RICORRENTE


CONTRO

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pr-tempore, difeso dal Ten. Col. ……, delegato,

RESISTENTE

E

SO.BA.R.I.T. S.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 30.3.2007, …….. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.059 2007 00036390 89, emessa dalla SO.BA.RI.T. di Lecce e relativa al verbale di contravvenzione al codice della strada n. 32925/04.

Assumeva il ricorrente di non aver avuto la notifica dei suddetti verbali e comunque contestava la validità e l’efficacia della notificazione degli stessi, effettuata, peraltro, da una agenzia privata con le modalità di cui all’art. 140 e.p.c.. Si costituiva la SO.BA.R.I.T. sostenendo la regolarità della cartella.

Si costituiva il Comune di Lecce il quale depositava il verbale relativo alla cartella impugnata e rilevava la tardiva opposizione, che andava fatta entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Il 13.7.07 la causa andava in decisione con lettura del dispositivo in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e va accolta con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata.

La notifica del verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. deve essere fatta nelle forme della notifica degli atti Giudiziari.

Pertanto la notifica effettuata, nel caso di specie, a mezzo di una agenzia privata di recapiti deve essere considerata giuridicamente inesistente, come espressamente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 4.9.96 n.8079). Tanto più se si considera che detta agenzia privata ha addirittura proceduto alla notifica con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c..

Da ciò consegue l’invalidità del verbale di accertamento e la conseguente invalidità della cartella esattoriale impugnata, che va quindi annullata .

E’ pur vero che l’opposizione al verbale di infrazione al c.d.s. va effettuata entro 60 giorni dalla notifica del verbale, ma ciò presuppone che vi sia stata una regolare notifica, altrimenti il termine decorre dal momento della legale conoscenza del verbale stesso, avvenuta, nel caso di specie, con la notifica della cartella esattoriale.

Si ritiene equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la cartella esattoriale n. 059 2007 00036390 89 della SO.BA.R.I.T. di Lecce con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.

Lecce 13.7.2007

Pubblicata il giorno 05 febbraio 2008
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