Confisca dell'autovettura per guida in stato di ebbrezza

Il Tribunale di Vicenza, con un'ordinanza del GIP, ha disposto il sequestro preventivo di un'autovettura, a scopo cautelare ed in vista della successiva confisca, per un caso di guida in stato di ebbrezza che aveva visto coinvolto il legale rappresentante di una società di capitali che utilizzava l'auto della società stessa.
Il GIP, sostanzialmente, ha ritenuto che il legale rappresentante della società sia equiparabile al proprietario del mezzo, così da giustificare il sequestro ai fini della confisca. Va ricordato, infatti, che solo quando il conducente in stato di ebbrezza sia anche proprietario del veicolo la confisca può essere disposta.

Tribunale di Vicenza

Ordinanza 11 agosto 2009

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA SEQUESTRO VEICOLI (321 c.p.p.- 186 C.d.S.)

Letta e richiamata la richiesta del P.M. volta ad ottenere la convalida del sequestro

del veicolo effettuato dalla P.G. in data 10/8/2009 a danni di **** a Vicenza il

23/10/1941 siccome indagato e nella
flagranza de) reato di cui all'art 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza con tasso

superiore a 1,5 commesso il giorno stesso);

ritenuto che dai verbali della P.G. emerge che l'indagato era alla guida del veicolo

Audi in condizioni di alterazione come accertato tramite alcoltest;

ritenuto che tale dato obiettivo è indizio grave del reato predetto per la provenienza

e le modalità dell'accertamento, degne di fede;

ritenuto che ciò comporta, in caso di condanna, la confisca obbligatoria del mezzo

ex art. 186 c.d.s.;

ritenuto che, pur essendo l'auto intestata a persona giuridica, la qualifica di legale

rappresentante della stessa, ricoperta dall'indagato fa si che vi sia sostanziale

coincidenza tra utilizzatore e titolare, nel senso che è il legale rappresentante che

stabilisce chi possa usare l'auto cosicché la designatone di se medesimo quale

conducente rende l'Ente, rappresentato, non estraneo al reato;

ritenuto che sussistono, perciò, le condizioni di cui all'art. 321 cp.p. essendo il

sequestro l'unico mezzo che può impedire l'alienazione o la distrazione del bene, di

rilevante valore, cui l'indagato o il proprietario del bene potrebbero essere ben

indotti per evitare il danno della perdita, certa per l'obbligatorietà della confisca, del

veicolo al termine del processo;

ritenuto che il sequestro si è reso necessario ed è necessario per impedire che il

prevenuto potesse continuare nella condotta illecita e pericolosa, oltre che per

garantirlo alla sua futura destinazione, e che sono stati rispettati i termini di rito;

p.q.m.

convalida il sequestro eseguito dalla P.G. e sottopone a sequestro preventivo l'auro

Audi A3 targata **** con assegnazione in custodia al proprietario.

Manda al P.M. per l'esecuzione nelle nuove forme disposte dall'art. 104 disp. att.

c.p.p..

Vicenza, data del deposito.

Depositato in Cancelleria il 11.08.2009

Pubblicata il giorno 05 ottobre 2009
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