Il Tribunale di Vicenza, con un'ordinanza del GIP, ha disposto il sequestro preventivo di un'autovettura, a scopo cautelare ed in vista della successiva confisca, per un caso di guida in stato di ebbrezza che aveva visto coinvolto il legale rappresentante di una società di capitali che utilizzava l'auto della società stessa.
Il GIP, sostanzialmente, ha ritenuto che il legale rappresentante della società sia equiparabile al proprietario del mezzo, così da giustificare il sequestro ai fini della confisca. Va ricordato, infatti, che solo quando il conducente in stato di ebbrezza sia anche proprietario del veicolo la confisca può essere disposta.
Tribunale di Vicenza
Ordinanza 11 agosto 2009
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA SEQUESTRO VEICOLI (321 c.p.p.- 186 C.d.S.)
Letta e richiamata la richiesta del P.M. volta ad ottenere la convalida del sequestro
del veicolo effettuato dalla P.G. in data 10/8/2009 a danni di **** a Vicenza il
23/10/1941 siccome indagato e nella
flagranza de) reato di cui all'art 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza con tasso
superiore a 1,5 commesso il giorno stesso);
ritenuto che dai verbali della P.G. emerge che l'indagato era alla guida del veicolo
Audi in condizioni di alterazione come accertato tramite alcoltest;
ritenuto che tale dato obiettivo è indizio grave del reato predetto per la provenienza
e le modalità dell'accertamento, degne di fede;
ritenuto che ciò comporta, in caso di condanna, la confisca obbligatoria del mezzo
ex art. 186 c.d.s.;
ritenuto che, pur essendo l'auto intestata a persona giuridica, la qualifica di legale
rappresentante della stessa, ricoperta dall'indagato fa si che vi sia sostanziale
coincidenza tra utilizzatore e titolare, nel senso che è il legale rappresentante che
stabilisce chi possa usare l'auto cosicché la designatone di se medesimo quale
conducente rende l'Ente, rappresentato, non estraneo al reato;
ritenuto che sussistono, perciò, le condizioni di cui all'art. 321 cp.p. essendo il
sequestro l'unico mezzo che può impedire l'alienazione o la distrazione del bene, di
rilevante valore, cui l'indagato o il proprietario del bene potrebbero essere ben
indotti per evitare il danno della perdita, certa per l'obbligatorietà della confisca, del
veicolo al termine del processo;
ritenuto che il sequestro si è reso necessario ed è necessario per impedire che il
prevenuto potesse continuare nella condotta illecita e pericolosa, oltre che per
garantirlo alla sua futura destinazione, e che sono stati rispettati i termini di rito;
p.q.m.
convalida il sequestro eseguito dalla P.G. e sottopone a sequestro preventivo l'auro
Audi A3 targata **** con assegnazione in custodia al proprietario.
Manda al P.M. per l'esecuzione nelle nuove forme disposte dall'art. 104 disp. att.
c.p.p..
Vicenza, data del deposito.
Depositato in Cancelleria il 11.08.2009
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