L'utente ha diritto all'allacciamento della linea telefonic

Queste sentenza del Tribunale di Firenze è stata emessa a conclusione di un procedimento cautelare d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) ed è significativa perché stabilisce che se un utente ha stipulato un contratto con un'azienda telefonica e deve fare lo spostamento della linea presso la nuova sede, egli ha diritto ad ottenere questa prestazione, sulla base del contratto concluso con la società di telefonia; e ciò a maggior ragione se, come nel caso esaminato, l'utente è una società commerciale che ha bisogno del telefono per l'esercizio della propria attività


Tribunale di Firenze

Sentenza 25 marzo 2009

Il Tribunale di Firenze

In composizione monocratica

IL GIUDICE designato

Per la trattazione del procedimento cautelare, sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 20.3.2009 esaminati gli atti;

Rilevato che La Fortezza delle Scienze di C. E. ha chiesto con apposito ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c., depositato il 19.2.2009, che la Telecom Italia s.p.a. e/o la Wind Telecomunicazioni s.p.a. provvedessero, per quanto di loro rispettiva competenza, all’allaccio della linea telefonica 055-221666 presso via Gioberti n. 19/r a seguito di spostamento della propria attività commerciale precedentemente situata in p.zza T. Tasso n. 11/r;

Rilevato che si sono costituiti entrambi i convenuti, sostenendo:

Telecom Italia s.p.a. di non dover adempiere in quanto nella zona in cui è stato richiesto l’allacciamento dell’utenza tutte le linee riservate all’operatore Wind sono sature e che l’obbligo di Telecom di procedere all’espansione della linea ricorre solo nei confronti dei propri clienti e non anche nei confronti di clienti degli altri operatori; essendo il numero telefonico in oggetto un’utenza Wind, spetta pertanto a quest’ultima l’obbligo dell’allacciamento della nuova linea;

Wind Telecomunicazioni s.p.a. rilevando, preliminarmente, l’incompetenza del Tribunale di Firenze a favore di quello di Roma, luogo di conclusione del contratto per accettazione, quindi l’improcedibilità della domanda stante la non effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom; nel merito rileva di non poter adempiere perché la proprietà della rete per l’ultimo tratto, c.d. “l’ultimo miglio”, appartiene a Telecom Italia s.p.a., potendo conseguentemente solo lei procedere agli interventi necessari per l’allacciamento dell’utenza in questione;

ritenuta l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza avanzata da Wind Telecomunicazioni s.p.a. in quanto il Tribunale di Firenze è competente quantomeno ex art. 20 c.p.c. con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione e parimenti l’infondatezza anche dell’eccezione d’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, non ritenendolo la giurisprudenza tale incombente essenziale ai fini della procedibilità delle domande cautelari;

osservato, in punto di fumus della domanda cautelare, che le ragioni della ricorrente sembrano trovare conferma con riferimento all’obbligo del solo gestore Wind di provvedere allo spostamento e riattivazione conseguente del numero telefonico, ciò in quanto il rapporto per la fornitura dei servizi telefonici è intrattenuto unicamente con la Wind, che, per fatto pacifico, ha garantito il servizio anche in caso di necessità di spostamento della linea da un luogo ad un altro,

ritenuto per contra, per quanto riguarda Telecom Italia S.p.a. che tale pretesa non può essere direttamente vantata dalla società ricorrente poiché l’obbligo posto ex lege al proprietario della rete telefonica (Telecom Italia S.p.a.) di consentire a chiunque lo chieda di fruire del servizio essenziale del collegamento telefonico non può prescindere dalla necessità previa instaurazione di un rapporto contrattuale “diretto” dell’utente relativo alla fornitura del servizio stesso, sempre che la prestazione sia tecnicamente possibile, ma casomai potrà essere oggetto di pretesa del diverso gestore telefonico che lo richiede per i propri clienti e sulla base, quindi del diverso rapporto contrattuale (di affitto/gestione di settori della rete) con la proprietaria della rete (anche qui sempre che la prestazione sia possibile)”.

Osservato, in punto di periculum, che l’irreparabilità del danno appare in re ipsa, trattandosi, per fatto pacifico, di utenza relativa all’attività commerciale svolta dal ricorrente e funzionale a precise esigenze lavorative, anche in considerazione del fatto, incontestato, che fino al mutamento d’indirizzo dell’attività il numero era attivo e dedicato al contatto telefonico con la clientela,

osservato, quanto alle pretese della Wind verso Telecom Italia s.p.a. che le stesse non paiono trovare giustificazione adeguata dalla documentazione contrattuale tra i due gestori prodotta in atti, e infatti:

dagli accordi tra Telecom Italia s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a. (v. documentazione allegata al fasc. Telecom Italia s.p.a., “Contratto per la fornitura della portabilità del numero tra operatori “service provider portability” tra Telecom Italia s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a., “Allegato B programmazione e fornitura del servizio di portabilità del numero”), è emerso che la Wind deve comunicare alla Telecom con tempistica periodica regolare e programmata le richieste di cambio di gestore pervenutele e che la Telecom Italia s.p.a. ha la facoltà, qualora ricorrano date condizioni, di respingere le richieste di Wind;

la documentazione contrattuale prodotta si riferisce tutta all’ipotesi di cambiamento di gestore, non risultando invece regolate le ipotesi in cui il passaggio a diverso gestore sia già avvenuto con successo e le difficoltà riguardino il solo spostamento da un lato ad un altro del medesimo numero telefonico che rimane presso lo stesso gestore a cui era già stato “portato”, e tantomeno ipotesi come quella di specie in cui lo spostamento non va a buon fine per saturazione della linea che necessiti, per essere superata, di un’espansione della rete e, quindi di una vera e propria attività tecnica di realizzazione/ampliamento della rete (con posa di cavi ecc.);

che pertanto non vi sono elementi per ritenere Telecom Italia s.p.a. obbligata a rendere interventi tecnici di estensione della rete a suo totale carico a prescindere da un diverso ed ulteriore accordo con gli altri gestori che regolino la questione di chi debba assumersi e in che misura il costo di tali interventi, sicché è onere del gestore “affittuario” della rete attivarsi verso il proprietario della rete per garantire al proprio cliente il servizio promesso,

ritenuto che pertanto nel caso di specie, sussistano i presupposti per l’emissione del provvedimento richiesto ex art. 700 c.p.c. solo verso Wind, che, per fatto pacifico, ha garantito il servizio anche in caso di necessità di spostamento della linea da un luogo ad un altro e che quindi ha l’obbligo di fornire il servizio richiesto dal proprio cliente o direttamente, o anche attivandosi ed incaricando altro operatore come la Telecom di provvedere, dietro pagamento, all’espansione della rete in modo tale da garantire l’allacciamento dell’utenza già esistente,

rilevato che si deve disporre sulle spese considerata la possibilità della stabilizzazione dell’efficacia del presente provvedimento ex art. 669 octies comma 6 c.p.c. e che applicando il principio di soccombenza Wind debba rifondere al ricorrente quelle sostenute nella fase cautelare liquidate come appare equo in dispositivo,

ritenuto invece che sussistano giusti motivi ravvisabili nella complessità della vicenda e soprattutto nella inadeguatezza degli strumenti legislativi contrattuali a regolare casi come quello di specie si dispone la integrale compensazione delle spese tra le due resistenti

P.Q.M.

In accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso:

ordina alla Wind Telecomunicazioni S.p.a. di effettuare tutto quanto necessario (interventi tecnici ovvero intervenire con richieste idonee presso l’ente proprietario della rete) per provvedere al collegamento dell’utenza n. 055-221666;

pone a carico della resistente Wind Telecomunicazioni S.p.a. le spese del giudizio cautelare sostenute dalla Fortezza delle Scienze di C. E. che liquida in complessivi € 1.100 (di cui € 600 per onorari e € 500 per diritti), oltre 12,5% per spese forfettarie e I.V.A. e C.A.P. se dovute,

manda la Canceleria per comunicare alle parti la presente ordinanza.

Si comunichi

Firenze, 25.3.2009

Il Giudice
(G. Guttadauro)

Pubblicata il giorno 14 settembre 2009
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