Il proprietario risponde delle lesioni provocate dal suo cane

Il proprietario di un cane è responsabile penalmente delle lesioni provocate dall'animale, anche se quando il fatto lesivo accade egli aveva affidato la custodia del cane ad altra persona (anch'essa penalmente responsabile). Il proprietario di un cane, infatti, deve sempre assicurarsi, anche quando affida in custodia il suo animale ad altra persona, che non sia in grado di nuocere ad altri, ad esempio dotandolo di museruola e guinzaglio e badando che la persona affidataria sia in grado di custodire efficacemente il cane.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 3 aprile -8 settembre 2008, n. 34765

(Presidente Marini - Estensore Zecca)

...omissis...

Premesso in fatto

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva affermato la colpevolezza di tutti e due gli imputati ai quali era addebitato ex artt. 40, 113 e 590 c.p., il delitto di lesioni colpose cagionate al piccolo R. L. (assoggettato, dopo i morsi, ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ferite suturate con 40 punti) da un pitbull di proprietà degli stessi imputati non adeguatamente custodito, il 3/1/2007, condannava la O. e assolveva il M..

Contro così fatto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro che concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato. All'udienza pubblica del 3/4/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto.

Ritenuto in diritto

Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro investe la sola statuizione che ha riguardato la posizione del M. e non anche la statuizione di condanna che definitivamente investito la O.. Il PG denunzia la violazione dell'art. 40 c.p. per non avere la sentenza impugnata individuato la colpa del M. derivata dal suo ruolo di affidante a persona (la moglie) non idonea a contenere le reazioni dell'animale affidato, e anche derivata dalla inosservanza dei suoi obblighi di sorveglianza e di controllo (il M. non aveva curato né controllato l'applicazione della museruola e non aveva curato la inadeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza fisica e alle reazioni dell'animale).

La motivazione della sentenza impugnata afferma la non rimproverabilità del M. rispetto all'episodio lesivo per la ragione che egli era intervenuto nella vicenda in un secondo momento quando il bambino era già stato azzannato e crede che la sentenza di condanna del Tribunale abbia fondato la statuizione di colpevolezza sulla sola base del titolo di proprietà del cane. La motivazione viola l'art. 40 del c.p. perché non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Il M. era presente in casa secondo la stessa ricostruzione della sentenza di appello che accerta (pag. 5) essere accorso il M. alle grida della moglie e della madre del bambino azzannato, aver bloccato il cane e aver fornito un asciugamano a tamponare le ferite. L'obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul suo proprietario, il M. appunto, e di fatto su chi per essere la persona dominante rispetto all'animale aveva anche di fatto l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare, di verificare comunque che l'uscita avvenisse con l'adozione delle prescritte cautele (museruola, guinzaglio), cautele che, secondo la sentenza di primo grado, non furono adottate. Il M. non deve rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni. La motivazione di appello, a fronte della opposta motivazione di primo grado, doveva dare specifico conto delle ragioni della sua diversa decisione senza arrestarsi all'erronea prospettiva (erronea perché ha considerato solo il primo comma dell'art. 40 c.p., senza avvertirsi che la sentenza riformata aveva applicato l'art. 40 co. 2° dello stesso codice) che ha letto nella sentenza del primo giudice una statuizione fondata su un principio di responsabilità oggettiva contrastante col principio di personalità della responsabilità penale.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per causa della denunziata erronea applicazione della legge penale e il procedimento deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M. C., con rinvio per nuovo esame alla Corte di

Pubblicata il giorno 03 febbraio 2009
Approfondimenti su:

Torna alle ultime notizie