La sentenza più sotto pubblicata conferma la sanzione della sospensione per quattro mesi ad un avvocato che esercitava la professione in uno studio condiviso con un'agenzia per il recupero dei danni da sinistri stradali, alla quale pagava una percentuale per i clienti che, tramite la stessa, si accaparrava.
La sentenza ribadisce che l'avvocato non può servirsi di agenzie di vario tipo per accaparrarsi clienti, i quali di fatto avevano solo occasionali rapporti con il professionista, mentre il rapporto principale era con l'agenzia stessa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMè - Rei. Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANONICO GOLIARDO, CANONICO MARCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. l58/07 del Consiglio nazionale forense, depositata il 10/12/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME';
udito l'Avvocato Marco CANONICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per
l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.
Svolgimento del processo
Con decisione del 27 ottobre 2005 il consiglio
dell'ordine degli avvocati di Perugia ha ritenuto
l'avv. XXXXXXXXXXX responsabile dell'illecito disciplinare, previsto dagli articoli 5, 19 e 35 del
codice deontologico nazionale e dagli articoli 5, 20 1°
comma e 26 del codice deontologico del consiglio
dell'ordine locale, per avere trattato una pratica di
risarcimento dei danni senza avere ricevuto mandato da
parte della persona danneggiata, avendolo ricevuto
invece dall'agenzia alla quale
la danneggiata si era rivolta, e per aver tenuto lo studio professionale nella stessa sede della predetta agenzia, utilizzandone anche il numero telefonico.
L'ordine professionale ha quindi irrogato all'avv. XXXXXXXXXXXxx
la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi.
Il consiglio nazionale forense, con decisione del
10 dicembre 2007, ha rigettato l'impugnazione proposta
dal professionista, confermando la decisione del
consiglio dell'ordine ? affermando che: a) correttamente
era stata ritenuta la sussistenza dell'illecito
consistente dell'accaparramento di clientela essendo
stato provato non solo che la persona danneggiata si
era rivolta all'agenzia e non all'avv. XXXXXx, ma anche che esisteva un rapporto stabile e costante tra l'agenzia e il professionista, sulla base del quale
detta agenzia procacciava clienti, ricevendo somme di
denaro non riferibili a un semplice servizio di
domiciliazione; b) era irrilevante che l'esposto della
persona danneggiata, dal quale aveva preso avvio il
procedimento disciplinare, non fosse sottoscritto, in
quanto l'esponente ne aveva confermato il contenuto
davanti al consiglio dell'ordine locale; c) del pari
irrilevante era la circostanza che la persona
danneggiata conoscesse lo studio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXX e che avesse inviato a detto studio alcuni documenti, in quanto tale invio era avvenuto molto tempo dopo che la danneggiata si era rivolta all'agenzia; d) non esistendo alcun rapporto assicurativo tra l'agenzia e la parte danneggiata, non era invocabile la prassi seguita dalla compagnie di assicurazione, nel caso in cui nel contratto sia prevista la garanzia dell'assistenza legale, di affidare l'assistenza per sinistri stradali a professionisti convenzionati; e) la diversità delle porte d'accesso dello studio professionale e dell'agenzia non escludeva l'esistenza del rapporto, così come accertato, tra l'agenzia stessa e il professionista.
Quanto alla sanzione, il consiglio nazionale forense ha ritenuta congrua quella inflitta in relazione alla gravità della condotta e al vulnus recato al decoro e all'onorabilità dell'esercizio della professione.
Avverso la decisione del consiglio nazionale
forense l'avv. XXXXXXXha proposto ricorso per
cassazione affidato a otto motivi.
Motivi dalla decisione
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 d. r.d.l. 1578/1933, degli articoli 521 e 522 c.p.p. e degli articoli 101 e 112 c.p.c, il ricorrente lamenta di essere stato condannato per avere tenuto una pluralità di condotte e comportamenti e richiamando gli articoli 19 del codice deontologico e l'art. 12 del r.d.l. n. 1578/1933, mentre l'incolpazione riguardava esclusivamente un unico episodio e si basava soltanto sulla violazione dell'art. 19 del codice deontologico. Il motivo non è fondato.
L'incolpazione disciplinare non ha riguardato
esclusivamente il singolo episodio relativo alla
trattazione della pratica di risarcimento dei danni
senza mandato della parte danneggiata, ma più in
generale i rapporti tra l'agenzia e l'avv. XXXXXXXXXXXXX come emerge dalla circostanza che è stato contestato al professionista di avere lo studio professionale e l'utenza telefonica in comune con la predetta agenzia.
D'altra parte, il riferimento all'art. 12 del r.d.l. n. 1578/1933, contenuto nel dispositivo della decisione impugnata, è irrilevante in quanto la norma indicata è del tutto generica limitandosi a sancire il dovere degli avvocati di "adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all' altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nellfamministrazione della giustizia.".
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 c.p. e dell'art. 113 c.p.c. e denuncia la contraddizione in cui sarebbe incorsa la decisione per avere, da un lato, confermato la condanna pronunciata dal consiglio dell'ordine locale, dando atto, nel contempo atto dell'avvenuta abrogazione, nelle more del procedimento, del codice deontologico locale, la cui violazione (degli articoli 5, 20 1° comma e 26) formava oggetto dell'originaria incolpazione.
La decisione impugnata ha qualificato i fatti
contestati e ritenuti provati come violazione dell'art.
19 del codice deontologico, che vieta l'accaparramento
di clientela, con ciò, evidentemente, non condividendo
la qualificazione giuridica ; contenuta nell'incolpazione. Pertanto, l'avvenuta abrogazione di alcune delle norme deontologiche la cui violazione era stata inizialmente contestata, non comportando l'irrilevanza giuridica dei fatti, ritenuti inquadrabile nell'art. 19 del codice deontologico nazionale, è stata correttamente ritenuta ininfluente. Il motivo, quindi, non è fondato.
3. Con i motivi terzo, quinto e sesto, deducendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. (terzo motivo), dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 56, 3° comma r.d.l. n. 1578 del 1933 (quinto motivo), e contemporaneamente, dell'art. 115, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 56, 3° comma r.d.l. n. 1578 del 1933 nonché vizio di omessa o apparente motivazione (sesto motivo), il ricorrente deduce che:
a) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto
provato l'esistenza di un rapporto di intermediazione
sulla base del versamento di somme da parte del
professionista all'agenzia, ignorando le prove offerte
da esso ricorrente e consistenti nel contratto del 3
dicembre 1998, dal quale si deduce che le somme versate
avevano natura di corrispettivi di servizi, e nelle
testimonianze che confermavano l'esistenza e il
contenuto del contratto stesso;
la corte d'appello non ha fornito la motivazione dell'affermazione secondo la quale tra l'agenzia e il professionista esisteva un modus operandi che realizzava l'ipotesi dell'accaparramento di clientela, ignorando che dal contratto scritto e dalle testimonianze risultava che l'agenzia prestava servizi al professionista dietro versamento del corrispettivo; del pari erroneamente sarebbe stata ritenuta irrilevante la circostanza che allo studio professionale si accedeva da una porta d'ingresso diversa da quella dell'agenzia; la decisione non ha valutato le prove dell'esistenza di un rapporto diretto tra la parte danneggiata e il professionista (spedizione di documenti al suo studio professionale) limitandosi ad affermare apoditticamente che le prestazioni professionali erano state eseguite su mandato dell'agenzia. Il motivo è infondato perché il Consiglio nazionale forense ha fornito una motivazione adeguata e corretta dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di intermediazione, osservando che l'esistenza di fatture per determinati importi versati dall'incolpato all'agenzia non era rilevante a fronte dell'esistenza del rapporto tra l'avv. XXXXXXX e l'agenzia stessa che era comunque provata e risalente nel tempo; l'invio di documentazione da parte dell'esponente non provava l'esistenza del mandato e la diversità di accesso ai locali occupati dall'agenzia e dal professionista era irrilevante a fronte della prova del suddetto rapporto.
4.Con il quarto e ottavo motivo, deducendo la violazione dell'art. 112 , 132 c.p.c, 133 c.p. e 56 3° comma del r.d.l. 1578 del 1933 e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l'omesso esame della censura di mancanza assoluta di motivazione della determinazione della sanzione e ha confermato la sanzione irrogata dal consiglio dell'ordine locale senza prendere in considerazione elementi soggettivi meritevoli di tutela.
Il motivo non è fondato. Il Consiglio nazionale forense ha motivato l'entità della sanzione sulla base della gravità della condotta e del vulnus al decoro e all'onorabilità dell'esercizio della professione forense. Di contro il ricorrente non ha indicato quali elementi contrari, dallo stesso dedotti, il C.n.f. avrebbe omesso di valutare.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2008 nella camera di consiglio
Il Presidente
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