Sinistri stradali: la prescrizione non è biennale se il fatto costituisce reato

Questa importante setenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite è fondamentale:

perché, ribaltando una precedente decisione sempre a Sezioni Unite, stabilisce che

se il fatto, da cui trae origine una richiesta di risarcimento per illecito

extracontrattuale, costituisce reato, il termine di prescrizione per chiedere il

risarcimento in sede civile è pari al termine di prescrizione del reato,

indipendentemente dal fatto che vi sia stato un procedimento penale per lo stesso,

ossia indipendentemente dal fatto che sia stata proposta querela, nei termini

stabiliti dalla legge. Pertanto, anche qualora la querela non sia stata proposta, ed il

fatto, accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia configurabile come reato,

si osserverà il termine di prescrizione di quest'ultimo.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, si trattava di una richiesta di

risarcimento per lesioni fisiche da incidente stradale, per le quali non era stata

proposta querela e la relativa azione nel giudizio civile era avvenuta a più di due

anni di distanza dall'incidente, senza che fosse mai stato posto in essere alcun

evento interruttivo della prescrizione.
I convenuti avevano opposto l'eccezione di prescrizione, sostenendo che valeva, in

mancanza di una querela per lesioni colpose, il termine di prescrizione biennale

previsto per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, ma la Suprema Corte ha

dato ragione agli attori, sostenendo che si doveva considerare il termine di

prescrizione del reato (non ancora spirato) anziché quello biennale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 18 novembre 2008, n. 27337

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.3.1999 N. A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti

dei figli minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino G.

M. e R. A., rispettivamente conducente e proprietario di un'autovettura F. P.,

nonché l'A. Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il

risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il 24.4.1994, nel

quale era rimasto coinvolto il minore N. P., che aveva riportato lesioni personali con

postumi permanenti invalidanti del 100%.

Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda e la

prescrizione biennale.

Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.9.2000, dichiarava

improcedibile tutte le domande, ad eccezione di quella del minore N. P., il cui

diritto veniva dichiarato prescritto.

Proponeva appello N. A. nella qualità di tutore provvisorio del figlio P. N.

Resistevano gli appellati.

La corte di appello di Torino respingeva l'appello con sentenza depositata il

17.10.2002.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie era applicabile il termine biennale

di prescrizione di cui all'art. 2947, c. 2, c.c., non essendo stata proposta querela per

il reato di lesioni, secondo quanto statuito da Cass. S.U. n. 5121 del 2002; che non

era stata effettuato nei termini alcun atto interruttivo; che la documentazione

esibita in appello non era ammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione N. A., nella qualità di

tutore di P. N., che ha anche presentato memoria.

Resiste con controricorso l'A. Assicurazioni s.p.a.

La terza Sezione civile di questa Corte, ravvisando un possibile contrasto tra i

principi posti a base della decisione delle S.U. n. 1479 del 1997 e quelli su cui si

fonda la sentenza n. 5121 del 2002, che aveva espressamente ritenuto che la

mancanza di querela rendeva inapplicabile il più lungo termine di prescrizione di

cui al comma terzo dell'art. 2947 c.c., ed in ogni caso ritenendo di non condividere

tale ultima decisione, tenuto conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale,

rimetteva gli atti al Primo Presidente, che ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni

Unite Civili.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa

applicazione dell'art. 2947, c. 3, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Assume il ricorrente che, in ipotesi di lesioni da sinistro stradale, l'applicabilità del

più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947, c. 3, c..c., rispetto a quello

previsto dal secondo comma dello stesso articolo, non può essere esclusa dalla

circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di

lesioni colpose, tenuto conto che la querela è solo una condizione di procedibilità del

reato e non un elemento sostanziale dello stesso; che ciò comporta una disparità di

trattamento con le ipotesi in cui per il reato si procede di ufficio; che, in ogni caso,

tale interpretazione penalizza i danneggiati dal reato, che non siano anche persone

offese e quindi titolari del diritto di querela.

2.1. Il motivo è fondato e va accolto.

Le norme giuridiche di riferimento sono racchiuse nell'art. 2947 c.c., in tema di

prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il primo comma dell'articolo in questione prevede la prescrizione breve del diritto al

risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fissando in anni cinque il termine

relativo, con decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il secondo comma prevede un termine ancora più breve, pari ad anni due, per la

sola ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni

specie.

Infine, il terzo comma dispone, nella prima parte, che in ogni caso, se il fatto è

considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più

lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Prosegue stabilendo che tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla

prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al

risarcimento

del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza

dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta

irrevocabile.

Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizionale singolarmente articolato ed

asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto

illecito, stabilisce un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di

dieci anni; in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine

ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta

alla specifica dinamica della circolazione stradale; e da ultimo, con riferimento ad

entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da

circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla

durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso è considerato dalla legge come

reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale ipotesi, il

termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è commisurato al

termine prescrizionale previsto dal reato, ove sia più breve di questo.

La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p., nel determinare il

tempo necessario a prescrive, non stabilisce una misura temporale fissa, bensì un

ordine decrescente di maturazione ( anche dopo la modifica apportata dalla legge L.

5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale. Di talché, se

ed in quanto il fatto generatore del danno sia considerato dalla legge come reato e

se ed in quanto per il reato sia previsto (in base alla pena edittale) un termine di

prescrizione superiore -rispettivamente cinque od a due anni, trova applicazione

anche per l'azione civile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.

In merito all'interpretazione di tale norma si sono avuti vari contrasti.

Un primo atteneva agli effetti in sede civile delle cause di interruzione e sospensione

della prescrizione di natura penale del reato. Esso fu risolto dalle S.U. con

l'affermazione del principio secondo cui in base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il

diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge

come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se

quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive

in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso

il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del

reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della

prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e

quello penale (Cass. Sez. Unite, 18/02/1997, n.1479).

Un secondo contrasto aveva ad oggetto il dies a quo della decorrenza della

prescrizione, ritennero le S.U. che, il caso di fatto illecito che costituisca anche

reato,per il quale sia stato pronunciato decreto di archiviazione, (nel regime

dell’abrogato codice di rito) per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al

risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di

archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal p.m. al decreto

stesso (Cass. Sez. Unite, 02/10/1998, n.9782).

3.2. Un terzo contrasto aveva ad oggetto la durata del termine prescrizione

nell'ipotesi in cui reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata

presentata (caso identico a quello riproposto all'esame di queste S.U.).

Hanno ritenuto le S.U. che in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli,

ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e

quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia

stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al

comma 2 dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la

presentazione della querela medesima (Cass. S.U., 10/04/2002, n. 5121).

A questa conclusione la Corte, in conformità con le ragioni addotte dalla

giurisprudenza e dottrina conformi a tale orientamento, giungeva sulla base della

pretesa ratio ispiratrice dell'art. 2947, c. 3..

Riteneva la corte che essa, già indicata "nell'esigenza di tutela dell'affidamento del

danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile

durata della pretesa punitiva dello Stato" (Cass., 22 maggio 1996 n. 4740), è stata

enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle

Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che "la ragione giustificatrice dell’

“aggancio” del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più

lungo di prescrizione dell'azione penale (art. 2947, terzo comma) va individuata

nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e

condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima

il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve

prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della

responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del

danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito

penalmente".

Questa essendo la "ratio" dell'eccezionale assimilazione della prescrizione civile a

quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto-reato, era di tutta evidenza che

siffatta esigenza veniva meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la

perseguibilità concreta dell'illecito penale, non fosse stata proposta perché, non

essendo mai stato avviato un procedimento, era escluso il rischio che il diritto

risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, "medio tempore", per

effetto della normale prescrizione biennale.

Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione

penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente dal

danneggiato, non avrebbe avuto alcun senso accordargli il favore di un più lungo

termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità "sui

generis", dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dell'interessato.

Ne conseguiva che, ove la querela non fosse stata proposta, doveva trovare

applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cit..

Inoltre osservava la Corte che non si ravvisava alcuna valida ragione logico-giuridica

per trattare differentemente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (art.

152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di

mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria, considerando il disposto

della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa

dalla prescrizione ... il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini

indicati nei primi due commi ...n).

4.1. A questa sentenza delle S.U. n. 5121 del 2002, le Sezioni semplici si sono

uniformate ed hanno costantemente affermato che "In tema di danni derivanti dalla

circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato

perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione,

ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la

prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente

dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima".

Ciò è stato affermato sulla base della pretesa ratio della norma, sopra esposta (ex

multis: Cass. 05/06/2007, n. 13057; Cass. 11885 del 2007; Cass. 27169 del 2006;

Cass. 19297 del 2006; Cass. n. 5227 del 2006; Cass. n. 4661 del 2006; Cass. n. 2521

del 2006).

Non si rinvengono, anzi, sentenze che abbiano affermato un principio contrario

nelle ipotesi in cui il reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata

proposta. Il contrasto, invece, si ravvisa tra il principio che è alla base di questo

orientamento, ormai consolidato (secondo cui se non è stato iniziato procedimento

penale, sia pure per mancanza di querela, non vi è ragione per la più lunga

prescrizione di cui all'art. 2047, c. 3) e quello espresso in altre pronunzie, che pur

non attenendo ad ipotesi di reati procedibili a querela (generalmente casi di

omicidio colposo a seguito di circolazione stradale), hanno invece affermato che :

"Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è

considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione

più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 primo comma c.c.„ai sensi

del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche

all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale,

essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione

dell'illecito come reato e non alla sentenza irrevocabile penale, che rileva solo ai fini

dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c." (Cass., 26/02/2004, n. 3865;

Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass. 19.1.2007; n. 1206; Cass. 29/09/2004, n.

19566).

In questi casi si è ritenuto che, nonostante il decreto di archiviazione in sede penale,

non fosse precluso al giudice civile accertare, incidenter-tantum, l’esistenza del

fatto-reato, al fine di applicare il più lungo termine prescrizionale di cui al terzo

comma dell'art. 2947 c.c..

5.1. Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n.

5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in

modo da armonizzarlo con il più generale principio in tema di termine di

prescrizione emergente dalla lettera dell'art. 2947, c. 3, c.c. - prima parte - secondo

cui l'applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato.

Sono due le condizioni che rendono applicabile il terzo comma dell'art. 2947 c.c.: la

configurabilità di un reato nel fatto dannoso; e la previsione per la prescrizione del

reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso

art. 2947.

Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende

applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto

a quella dettata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (o per l'entità o per la

decorrenza del termine di prescrizione).

Ciò che è discusso è se l'applicazione dell'art. 2947 comma 3 c.c. richieda l'effettiva

perseguibilità del reato.

Sicche' occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per «fatto considerato

dalla legge come reato».

5.2. In dottrina si discute in particolare se l'art. 2947 c.c. sia applicabile quando

manchi la querela necessaria per la procedibilità o, secondo altri, per la punibilità

del fatto dannoso previsto come reato. Coloro che considerano la querela come

condizione di procedibilità, ritengono che l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.

prescinda dalla proposizione della querela eventualmente necessaria per la

promovibilità dell'azione penale; sicchè il diritto al risarcimento del danno

cagionato da un fatto punibile a querela di parte si prescrive nel termine previsto

per il reato anche quando la querela non sia stata proposta.

5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la configurabilità stessa

di un reato, ritengono, invece, che la mancanza della querela eventualmente

necessaria, escludendo la punibilità del fatto dannoso, sottoponga la pretesa

risarcitoria ai termini di prescrizione fissati dai primi due commi dello stesso art.

2947.

Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilità di instaurare un procedimento

penale condizioni l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.; sicche' vanno applicati

i piu' brevi termini di prescrizione previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c.

anche in ogni altro caso in cui manchi una condizione di procedibilita' come la

richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere. Nell'ambito di questa seconda

impostazione è ricorrente la commistione tra condizioni di applicabilità e contenuti

della disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c.. Si sostiene,infatti, che il più

breve termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si è verificato,

come prevede l’art. 2947 comma 1 c.c., che pure e' considerato applicabile, bensì dal

momento in cui si decade dal diritto di proporre la querela o dal momento in cui

l'impromovibilità dell'azione penale viene dichiarata.

Altri sostengono che la previsione di "fatto considerato dalla legge come reato"

sussiste quando per il fatto stesso l'azione penale sia proponibile, quando sia

pendente procedimento penale, oppure ancora quando la procedibilita' penale si sia

arrestata in limine per archiviazione o sentenza di non doversi procedere.

5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale compie una

duplice forzatura interpretativa della lettera dell'art. 2947 comma 3 c.c., resa

necessaria dalla mancata distinzione tra condizioni di applicabilità e contenuto

della disciplina dettata da questa norma.

E', infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento della norma a un

"fatto considerato dalla legge come reato» nel senso di «fatto per il quale possa

essere iniziato un procedimento penale»; ed è ancora una forzatura interpretativa

ritenere applicabili le decorrenze fissate dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. ai

termini di prescrizione stabiliti nei primi due commi dello stesso articolo anche

quando si ritiene che il fatto non sia qualificabile come reato.

6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui

all'art. 2947 , c. 3, c.c., non richiede assolutamente che il fatto di reato sia

procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo

che il fatto sia "considerato dalla legge come reato".

Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del

reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la

querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.

E' infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria

e datata, secondo cui la querela costituisse una condizione di punibilità ed avesse,

quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse

considerarsi reato (Cass. pen. Sez. III, 8.4.1971, n. 1359).

La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né

concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che,

invece, si presuppone già realizzato (la querela viene poposta dalla persona già

"offesa" dal reato).

Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poiché detta

condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega

al "dovere sostanziale di punire".

Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p. vigente espressamente individua nella querela

una condizione di procedibilità (Cass. pen., Sez. V, 11/10/2005, n.38967; Cass. pen.,

Sez. VI, 20/10/2004, n.44929).

7. Peraltro l'orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza di querela

esclude l'applicabilità dell'art. 2047, c. 3, c.c. è in contrasto con la soluzione

adottata allorché si è posto il problema del termine applicabile quando il «fatto

considerato dalla legge come reato» sia commesso da persona non imputabile.

Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di fatto configurabile

come reato, debbano applicarsi i termini fissati dal terzo comma dello stesso

articolo.

In giurisprudenza non si rinvengono decisioni di legittimità in proposito.

Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile il danno non

patrimoniale derivante dal reato commesso da persona non imputabile.

Quest'orientamento giurisprudenziale, relativo all'interpretazione degli artt. 2059

c.c. e 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del danno morale derivante da reato, è,

infatti, fondato sull'assunto che occorra fare riferimento all'astratta configurabilità

del fatto come reato e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6 dicembre

1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198).

Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui l'autore del fatto di reato sia un

soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui per il reato non si sia proceduto

penalmente(Cass. 15/01/2005, n. 729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006,

n. 4184; Cass. 16/01/2006, n. 720).

8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di una

condizione di procedibilità rende inapplicabile l'art.2047, c. 3, c.p.c., solo la

presunta ratio assegnata a tale norma, e cioè quella di evitare che per il medesimo

fatto l'azione civile potesse estinguersi quando l’azione penale fosse ancora in vita

(rischio escluso con la decadenza dalla proponibilità della querela).

Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più lunga prescrizione di

cui alla norma all'art. 2947 , c. 3 c.c., è applicabile ogni qual volta il fatto è

"considerato dalla legge come reato", sotto il profilo ontologico, indipendentemente

dal punto se poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno ( e ciò non solo

con riguardo ai reati procedibili d'ufficio, ma anche a quelli per i quali è necessaria

una condizione di procedibilità, come appunto la querela), risulta difficile superare

detta interpretazione letterale della norma sulla base di un'interpretazione correlata

alla sola "ratio" della stessa.

Ciò tanto più se si considera che allorchè il legislatore ha ritenuto di applicare i

termini di prescrizione di cui all'art. 2947, e. 1 e 2, pur in presenza di un fatto di

reato, ma con una diversa decorrenza, l'ha espressamente detto nella seconda parte

dello stesso c. 3 art. 2947 c.c..

Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale l'omessa previsione del difetto di

querela tra le situazioni tipizzate - nella seconda parte del menzionato terzo comma

dell'art. 2947 c.c. - come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al

punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una prescrizione diversa da

quella del reato, mentre l'estensione di una siffatta deroga all'ipotesi in esame non

sarebbe affatto legittima, non essendo applicabile lo strumento ermeneutico

dell’interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere eccezionale della

norma, rispetto alla decorrenza ordinaria.

8.2. Né può fondatamente sostenersi che la non previsione della mancanza di

querela tra le ipotesi previste nella seconda parte del comma terzo sarebbe dovuta

solo all'impossibilità per il legislatore di prevedere i molteplici casi della realtà,

sicché, stante l'incongruenza dell'assunto che una non perseguibilità iniziale debba

essere disciplinata diversamente dalla non perseguibilità successiva (nelle ipotesi

espressamente previste dal legislatore, quali la morte del reo, l'amnistia, la

rimessione della querela), sarebbe affatto logico ritenere che al difetto di querela

debba applicarsi - in virtù di interpretazione estensiva (sul rilievo della

regolamentazione implicita, per il principio lex minus dixit quam voluit) - la stessa

disciplina prevista per le ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti, non sia più possibile

procedere all'accertamento del fatto-reato.

A tale costruzione teorica va obiettato che le ipotesi previste dalla norma da ultimo

citata integrano, per espressa definizione normativa (rispettivamente gli artt. 150,

151 e 152 c.p.), casi di estinzione del reato, e solo conseguentemente della pretesa

punitiva dello Stato, e quindi rilevanti sotto il profilo sostanziale, mentre la mancata

presentazione della querela attiene al diverso profilo dell'improcedibilità dell'azione

penale.

9.1. In ogni caso il tema della ratio ispiratrice della particolare disciplina dell'art.

2947 c.c. merita di essere rivisitato alla luce della mutata fisionomia del sistema

processual-penalistico, a seguito dell'intervenuta riforma del codice di rito, e delle

più significative opzioni legislative - tra quelle immediatamente rilevanti in questo

ambito civilistico - specie per quanto attiene alla natura della querela, ormai

espressamente consacrata in termini di condizione di procedibilità (art. 354 c.p.c.),

e più in generale ai modificati rapporti tra azione civile ed azione penale.

Anzitutto nessun elemento in favore di tale ratio deriva dalla relazione ministeriale.

Essa dopo un generico riferimento alle ragioni di sicurezza, stabilità dei rapporti

giuridici e necessità di salvaguardia dei diritti difensivi, ritiene - quanto alla norma

in esame - che sia naturale rapportare i termini prescrizionali a quelli,

eventualmente, più lunghi previsti dalla legge penale per la prescrizione del reato,

ove il fatto illecito assuma anche rilevanza penale. Sennonché, proprio l'apodittica

opzione, nella sua riferita scontatezza, potrebbe offrire una significativa chiave di

lettura, nella misura in cui possa ritenersi espressione dell'humus culturale che

permeava la legiferazione del tempo, incontrovertibilmente ispirata al primato della

giurisdizione penale su quella civile, e dunque alla priorità riconosciuta

all'accertamento del fatto in ambito penalistico, non fosse altro che in ragione dei

più intensi, e potenzialmente illimitati, poteri istruttori del giudice penale rispetto a

quelli conferiti al giudice civile.

Ed invero, i principi cardini dell'ordinamento all'epoca vigente erano quelli

dell'unitarietà della funzione giurisdizionale e della prevalenza della giurisdizione

penale su quella civile, per evitare, nel superiore interesse della certezza del diritto,

la possibilità di giudicati contraddittori (art. 3 c.p.p. e 295 c.p.c.).

In ragione di tali principi ispiratori era marcata la tendenza a spostare in sede

penale l'accertamento del fatto che fosse anche fonte di responsabilità civile.

9.2. Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si ricava che il nostro

ordinamento non è più ispirato al principio dell'unitarietà della giurisdizione, come

invece avveniva per il c.p.p. del 1930 ma a quello dell'autonomia di ciascun processo

e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di

accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione.

Consegue che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del

processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura

penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel

processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo

civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e,

dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (ex

multis: Cass. 10/08/2004, n.15477; Cass. 9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord.,

5.11.2001, n. 13682).

In particolare, alla stregua dei principi dell'autonomia e della separazione delle

giurisdizioni, non regge più la tesi relativa all'esigenza di impedire che la punibilità

sopravviva alla risarcibilità, che, nel subordinare, come si è detto, l’applicabilità del

più lungo termine prescrizionale all’esistenza di un procedimento penale o alla mera

possibilità della sua instaurazione, risente di una filosofia di rapporti tra giudizio

civile e quello penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo e finalizzata

ad evitare contrasti tra giudicati civili e penali.

9.3. Attualmente costituisce punto fermo che il giudice civile si può avvalere

nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come

reato, di tutte le prove che il rito civile prevede.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilità del

danno non patrimoniale, allorquando la responsabilità dell'autore materiale del

fatto illecito fosse stata affermata non già in base all'accertamento concreto

dell'elemento psicologico (cioè almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali

quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., è stato modificato dalla più recente

giurisprudenza di questa Corte che ha invece ritenuto che "ai fini della risarcibilità

del danno non patrimoniale ex art. 2059 e 185 c.p. non osta il mancato positivo

accertamento dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad

una presunzione di legge (come l'art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto

sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 12.5.2003, n. 7281).

Una volta affermata l'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile

deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo

esame, con i mezzi suoi propri e , quindi, con i mezzi di prova offerti al giudice dal

rito civile per la sua decisione.

Tra questi mezzi non solo vi è la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le

c.d. "prove legali", in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del

giudice (artt. 239 c.p.c., artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715,

27120, 2733; 2734, 2735, 2738,c.c.).

La categoria delle prove legali è completamente sconosciuta all'ordinamento penale.

Contemporaneamente si è ampliata la nozione di danno non patrimoniale

risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., (cfr. Cass. n. 8827 ed 8828 del 2003).

9.4. Inoltre di recente sono stati indicati i diversi standars di certezza probatoria,

esistenti tra il processo civile e quello penale. Ciò che muta sostanzialmente tra il

processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la

regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre

2002, n. 30328), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza

dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel

processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo

civile tra le due parti contendenti (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U.

11/01/2008, n. 582 ).

Ciò comporta che il P.M. potrebbe non esercitare l'azione penale a fronte di una

notitia criminis e chiedere l'archiviazione, sul rilievo che non sia possibile

raggiungere nel dibattimento sufficienti risultati probatori ai fini dell'affermazione

della responsabilità penale, tenuto conto del detto livello di certezza e dei diversi

mezzi probatori a sua disposizione, mentre il giudice civile, che nell'accertamento

incidentale del fatto di reato è sottoposto alle regole civilistiche ed all'utilizzo dei

mezzi suoi propri, può ritenere l'esistenza dello stesso, con conseguente applicabilità

dell'art. 2047 , c. 3, c.c..

In questo caso non si capirebbe perché pur non avendo il p.m. proceduto

penalmente, la prescrizione è quella di cui alla predetta norma, mentre nell'ipotesi

in cui non si è proceduto per mancanza di querela, la prescrizione è quella di cui ai

primi due commi dell'art. 2947 c.c., sia pure con decorrenza dalla scadenza del

termine per la presentazione della querela.

9.5. D'altra parte solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e

quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza,

in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo

sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale.

In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza

delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause

di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;

ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,

l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non

già a quello ritenuto in sentenza (Cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed

indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti ( come avviene in sede

penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata

dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251).

Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui

determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in

sentenza.

10.1. Qualunque possa essere la ratio originaria dell'art. 2047, c 3, c.c., e cioè sia

quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della

perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione

in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni,

va osservato che la perdita di valenza (nell'evoluzione dell'ordinamento) della prima

pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta

che non possa essere superata l'interpretazione letterale dell'art. 2947 c. 3, che

equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola

"considerazione" del fatto come reato sotto il profilo ontologico, indipendentemente

dalla circostanza se per esso si proceda penalmente.

10.2. Né può essere accolta la tesi, secondo cui la mancata presentazione della

querela dimostrerebbe un disinteresse (un'inerzia) del soggetto offeso, da cui il

legislatore farebbe discendere la non applicabilità dell'art. 2047 c. 3., come pure

sostenuto in giurisprudenza e in dottrina.

Infatti, a parte il rilievo che ancora una volta tale osservazione non ha riscontro in

indici normativi, va osservato che l'art. 2947 c. 3, non limita l'applicabilità della

disposizione alla sola persona offesa dal reato, affermando solo che il più lungo

termine prescrizionale "si applica anche all'azione civile".

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già osservato (Cass. 26/02/2003, n.

2888) la disposizione del comma 3 dell'art. 2947 c.c., che prevede, ove il fatto che ha

causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione

civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello

stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è

invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto

considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Vincolare l'applicabilità di tale più lungo termine prescrizionale alla procedibilità

dell'azione penale, e quindi, come nel caso in esame, alla presentazione della

querela, significherebbe condizionare il diritto di chi sia stato danneggiato da reato,

ma non sia il titolare del diritto di querela, per non essere il titolare del bene

giuridico tutelato dalla norma penale, all'iniziativa di quest'ultimo, quanto meno

sotto il profilo del termine prescrizionale.

Va, invece, rilevato che il trend interpretativo-evolutivo si ispira al diverso principio

secondo cui è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far

ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri

e perciò del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo (cfr. Corte cost.,

26/11/2002, n. 477).

11.Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame vada composto

alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'illecito civile sia

considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso,

anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga

prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a

condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti

probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie

che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi,

soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso

che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3 c.c., a tenore della quale "se il fatto è

considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione,

secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del

reato".

E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la decorrenza della

prescrizione, sinteticamente indicato nell'art. 2947, c. 1, c.c., nella locuzione "giorno

in cui il fatto si è verificato", rimangono validi i principi già fissati da queste S.U.

con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580, 582, ed altre in pari data, con riferimento al

momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere,

usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze

scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno

lamentato.

12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo

motivo (essendosi verificato l'incidente il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la

citazione introduttiva il 24.3.1999).

13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo.

Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio

cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al

principio di diritto esposto al punto 11.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio

cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, li 21 ottobre 2008.

Pubblicata il giorno 15 dicembre 2008
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