Questa importante setenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite è fondamentale:
perché, ribaltando una precedente decisione sempre a Sezioni Unite, stabilisce che
se il fatto, da cui trae origine una richiesta di risarcimento per illecito
extracontrattuale, costituisce reato, il termine di prescrizione per chiedere il
risarcimento in sede civile è pari al termine di prescrizione del reato,
indipendentemente dal fatto che vi sia stato un procedimento penale per lo stesso,
ossia indipendentemente dal fatto che sia stata proposta querela, nei termini
stabiliti dalla legge. Pertanto, anche qualora la querela non sia stata proposta, ed il
fatto, accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia configurabile come reato,
si osserverà il termine di prescrizione di quest'ultimo.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, si trattava di una richiesta di
risarcimento per lesioni fisiche da incidente stradale, per le quali non era stata
proposta querela e la relativa azione nel giudizio civile era avvenuta a più di due
anni di distanza dall'incidente, senza che fosse mai stato posto in essere alcun
evento interruttivo della prescrizione.
I convenuti avevano opposto l'eccezione di prescrizione, sostenendo che valeva, in
mancanza di una querela per lesioni colpose, il termine di prescrizione biennale
previsto per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, ma la Suprema Corte ha
dato ragione agli attori, sostenendo che si doveva considerare il termine di
prescrizione del reato (non ancora spirato) anziché quello biennale.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 18 novembre 2008, n. 27337
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 24.3.1999 N. A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti
dei figli minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino G.
M. e R. A., rispettivamente conducente e proprietario di un'autovettura F. P.,
nonché l'A. Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il
risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il 24.4.1994, nel
quale era rimasto coinvolto il minore N. P., che aveva riportato lesioni personali con
postumi permanenti invalidanti del 100%.
Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda e la
prescrizione biennale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.9.2000, dichiarava
improcedibile tutte le domande, ad eccezione di quella del minore N. P., il cui
diritto veniva dichiarato prescritto.
Proponeva appello N. A. nella qualità di tutore provvisorio del figlio P. N.
Resistevano gli appellati.
La corte di appello di Torino respingeva l'appello con sentenza depositata il
17.10.2002.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie era applicabile il termine biennale
di prescrizione di cui all'art. 2947, c. 2, c.c., non essendo stata proposta querela per
il reato di lesioni, secondo quanto statuito da Cass. S.U. n. 5121 del 2002; che non
era stata effettuato nei termini alcun atto interruttivo; che la documentazione
esibita in appello non era ammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione N. A., nella qualità di
tutore di P. N., che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso l'A. Assicurazioni s.p.a.
La terza Sezione civile di questa Corte, ravvisando un possibile contrasto tra i
principi posti a base della decisione delle S.U. n. 1479 del 1997 e quelli su cui si
fonda la sentenza n. 5121 del 2002, che aveva espressamente ritenuto che la
mancanza di querela rendeva inapplicabile il più lungo termine di prescrizione di
cui al comma terzo dell'art. 2947 c.c., ed in ogni caso ritenendo di non condividere
tale ultima decisione, tenuto conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale,
rimetteva gli atti al Primo Presidente, che ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni
Unite Civili.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 2947, c. 3, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Assume il ricorrente che, in ipotesi di lesioni da sinistro stradale, l'applicabilità del
più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947, c. 3, c..c., rispetto a quello
previsto dal secondo comma dello stesso articolo, non può essere esclusa dalla
circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di
lesioni colpose, tenuto conto che la querela è solo una condizione di procedibilità del
reato e non un elemento sostanziale dello stesso; che ciò comporta una disparità di
trattamento con le ipotesi in cui per il reato si procede di ufficio; che, in ogni caso,
tale interpretazione penalizza i danneggiati dal reato, che non siano anche persone
offese e quindi titolari del diritto di querela.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Le norme giuridiche di riferimento sono racchiuse nell'art. 2947 c.c., in tema di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il primo comma dell'articolo in questione prevede la prescrizione breve del diritto al
risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fissando in anni cinque il termine
relativo, con decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Il secondo comma prevede un termine ancora più breve, pari ad anni due, per la
sola ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni
specie.
Infine, il terzo comma dispone, nella prima parte, che in ogni caso, se il fatto è
considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più
lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Prosegue stabilendo che tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla
prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al
risarcimento
del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile.
Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizionale singolarmente articolato ed
asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto
illecito, stabilisce un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di
dieci anni; in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine
ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta
alla specifica dinamica della circolazione stradale; e da ultimo, con riferimento ad
entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da
circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla
durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso è considerato dalla legge come
reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale ipotesi, il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è commisurato al
termine prescrizionale previsto dal reato, ove sia più breve di questo.
La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p., nel determinare il
tempo necessario a prescrive, non stabilisce una misura temporale fissa, bensì un
ordine decrescente di maturazione ( anche dopo la modifica apportata dalla legge L.
5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale. Di talché, se
ed in quanto il fatto generatore del danno sia considerato dalla legge come reato e
se ed in quanto per il reato sia previsto (in base alla pena edittale) un termine di
prescrizione superiore -rispettivamente cinque od a due anni, trova applicazione
anche per l'azione civile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.
In merito all'interpretazione di tale norma si sono avuti vari contrasti.
Un primo atteneva agli effetti in sede civile delle cause di interruzione e sospensione
della prescrizione di natura penale del reato. Esso fu risolto dalle S.U. con
l'affermazione del principio secondo cui in base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il
diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge
come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se
quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive
in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso
il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del
reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della
prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e
quello penale (Cass. Sez. Unite, 18/02/1997, n.1479).
Un secondo contrasto aveva ad oggetto il dies a quo della decorrenza della
prescrizione, ritennero le S.U. che, il caso di fatto illecito che costituisca anche
reato,per il quale sia stato pronunciato decreto di archiviazione, (nel regime
dell’abrogato codice di rito) per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di
archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal p.m. al decreto
stesso (Cass. Sez. Unite, 02/10/1998, n.9782).
3.2. Un terzo contrasto aveva ad oggetto la durata del termine prescrizione
nell'ipotesi in cui reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata
presentata (caso identico a quello riproposto all'esame di queste S.U.).
Hanno ritenuto le S.U. che in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli,
ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e
quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia
stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al
comma 2 dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la
presentazione della querela medesima (Cass. S.U., 10/04/2002, n. 5121).
A questa conclusione la Corte, in conformità con le ragioni addotte dalla
giurisprudenza e dottrina conformi a tale orientamento, giungeva sulla base della
pretesa ratio ispiratrice dell'art. 2947, c. 3..
Riteneva la corte che essa, già indicata "nell'esigenza di tutela dell'affidamento del
danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile
durata della pretesa punitiva dello Stato" (Cass., 22 maggio 1996 n. 4740), è stata
enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle
Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che "la ragione giustificatrice dell’
“aggancio” del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più
lungo di prescrizione dell'azione penale (art. 2947, terzo comma) va individuata
nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e
condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima
il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve
prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della
responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del
danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito
penalmente".
Questa essendo la "ratio" dell'eccezionale assimilazione della prescrizione civile a
quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto-reato, era di tutta evidenza che
siffatta esigenza veniva meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la
perseguibilità concreta dell'illecito penale, non fosse stata proposta perché, non
essendo mai stato avviato un procedimento, era escluso il rischio che il diritto
risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, "medio tempore", per
effetto della normale prescrizione biennale.
Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione
penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente dal
danneggiato, non avrebbe avuto alcun senso accordargli il favore di un più lungo
termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità "sui
generis", dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dell'interessato.
Ne conseguiva che, ove la querela non fosse stata proposta, doveva trovare
applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cit..
Inoltre osservava la Corte che non si ravvisava alcuna valida ragione logico-giuridica
per trattare differentemente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (art.
152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di
mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria, considerando il disposto
della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa
dalla prescrizione ... il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini
indicati nei primi due commi ...n).
4.1. A questa sentenza delle S.U. n. 5121 del 2002, le Sezioni semplici si sono
uniformate ed hanno costantemente affermato che "In tema di danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato
perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione,
ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la
prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente
dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima".
Ciò è stato affermato sulla base della pretesa ratio della norma, sopra esposta (ex
multis: Cass. 05/06/2007, n. 13057; Cass. 11885 del 2007; Cass. 27169 del 2006;
Cass. 19297 del 2006; Cass. n. 5227 del 2006; Cass. n. 4661 del 2006; Cass. n. 2521
del 2006).
Non si rinvengono, anzi, sentenze che abbiano affermato un principio contrario
nelle ipotesi in cui il reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata
proposta. Il contrasto, invece, si ravvisa tra il principio che è alla base di questo
orientamento, ormai consolidato (secondo cui se non è stato iniziato procedimento
penale, sia pure per mancanza di querela, non vi è ragione per la più lunga
prescrizione di cui all'art. 2047, c. 3) e quello espresso in altre pronunzie, che pur
non attenendo ad ipotesi di reati procedibili a querela (generalmente casi di
omicidio colposo a seguito di circolazione stradale), hanno invece affermato che :
"Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è
considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione
più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 primo comma c.c.„ai sensi
del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche
all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale,
essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione
dell'illecito come reato e non alla sentenza irrevocabile penale, che rileva solo ai fini
dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c." (Cass., 26/02/2004, n. 3865;
Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass. 19.1.2007; n. 1206; Cass. 29/09/2004, n.
19566).
In questi casi si è ritenuto che, nonostante il decreto di archiviazione in sede penale,
non fosse precluso al giudice civile accertare, incidenter-tantum, l’esistenza del
fatto-reato, al fine di applicare il più lungo termine prescrizionale di cui al terzo
comma dell'art. 2947 c.c..
5.1. Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n.
5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in
modo da armonizzarlo con il più generale principio in tema di termine di
prescrizione emergente dalla lettera dell'art. 2947, c. 3, c.c. - prima parte - secondo
cui l'applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato.
Sono due le condizioni che rendono applicabile il terzo comma dell'art. 2947 c.c.: la
configurabilità di un reato nel fatto dannoso; e la previsione per la prescrizione del
reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso
art. 2947.
Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende
applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto
a quella dettata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (o per l'entità o per la
decorrenza del termine di prescrizione).
Ciò che è discusso è se l'applicazione dell'art. 2947 comma 3 c.c. richieda l'effettiva
perseguibilità del reato.
Sicche' occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per «fatto considerato
dalla legge come reato».
5.2. In dottrina si discute in particolare se l'art. 2947 c.c. sia applicabile quando
manchi la querela necessaria per la procedibilità o, secondo altri, per la punibilità
del fatto dannoso previsto come reato. Coloro che considerano la querela come
condizione di procedibilità, ritengono che l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.
prescinda dalla proposizione della querela eventualmente necessaria per la
promovibilità dell'azione penale; sicchè il diritto al risarcimento del danno
cagionato da un fatto punibile a querela di parte si prescrive nel termine previsto
per il reato anche quando la querela non sia stata proposta.
5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la configurabilità stessa
di un reato, ritengono, invece, che la mancanza della querela eventualmente
necessaria, escludendo la punibilità del fatto dannoso, sottoponga la pretesa
risarcitoria ai termini di prescrizione fissati dai primi due commi dello stesso art.
2947.
Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilità di instaurare un procedimento
penale condizioni l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.; sicche' vanno applicati
i piu' brevi termini di prescrizione previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c.
anche in ogni altro caso in cui manchi una condizione di procedibilita' come la
richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere. Nell'ambito di questa seconda
impostazione è ricorrente la commistione tra condizioni di applicabilità e contenuti
della disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c.. Si sostiene,infatti, che il più
breve termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si è verificato,
come prevede l’art. 2947 comma 1 c.c., che pure e' considerato applicabile, bensì dal
momento in cui si decade dal diritto di proporre la querela o dal momento in cui
l'impromovibilità dell'azione penale viene dichiarata.
Altri sostengono che la previsione di "fatto considerato dalla legge come reato"
sussiste quando per il fatto stesso l'azione penale sia proponibile, quando sia
pendente procedimento penale, oppure ancora quando la procedibilita' penale si sia
arrestata in limine per archiviazione o sentenza di non doversi procedere.
5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale compie una
duplice forzatura interpretativa della lettera dell'art. 2947 comma 3 c.c., resa
necessaria dalla mancata distinzione tra condizioni di applicabilità e contenuto
della disciplina dettata da questa norma.
E', infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento della norma a un
"fatto considerato dalla legge come reato» nel senso di «fatto per il quale possa
essere iniziato un procedimento penale»; ed è ancora una forzatura interpretativa
ritenere applicabili le decorrenze fissate dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. ai
termini di prescrizione stabiliti nei primi due commi dello stesso articolo anche
quando si ritiene che il fatto non sia qualificabile come reato.
6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui
all'art. 2947 , c. 3, c.c., non richiede assolutamente che il fatto di reato sia
procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo
che il fatto sia "considerato dalla legge come reato".
Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del
reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la
querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.
E' infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria
e datata, secondo cui la querela costituisse una condizione di punibilità ed avesse,
quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse
considerarsi reato (Cass. pen. Sez. III, 8.4.1971, n. 1359).
La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né
concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che,
invece, si presuppone già realizzato (la querela viene poposta dalla persona già
"offesa" dal reato).
Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poiché detta
condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega
al "dovere sostanziale di punire".
Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p. vigente espressamente individua nella querela
una condizione di procedibilità (Cass. pen., Sez. V, 11/10/2005, n.38967; Cass. pen.,
Sez. VI, 20/10/2004, n.44929).
7. Peraltro l'orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza di querela
esclude l'applicabilità dell'art. 2047, c. 3, c.c. è in contrasto con la soluzione
adottata allorché si è posto il problema del termine applicabile quando il «fatto
considerato dalla legge come reato» sia commesso da persona non imputabile.
Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di fatto configurabile
come reato, debbano applicarsi i termini fissati dal terzo comma dello stesso
articolo.
In giurisprudenza non si rinvengono decisioni di legittimità in proposito.
Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile il danno non
patrimoniale derivante dal reato commesso da persona non imputabile.
Quest'orientamento giurisprudenziale, relativo all'interpretazione degli artt. 2059
c.c. e 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del danno morale derivante da reato, è,
infatti, fondato sull'assunto che occorra fare riferimento all'astratta configurabilità
del fatto come reato e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6 dicembre
1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198).
Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui l'autore del fatto di reato sia un
soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui per il reato non si sia proceduto
penalmente(Cass. 15/01/2005, n. 729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006,
n. 4184; Cass. 16/01/2006, n. 720).
8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di una
condizione di procedibilità rende inapplicabile l'art.2047, c. 3, c.p.c., solo la
presunta ratio assegnata a tale norma, e cioè quella di evitare che per il medesimo
fatto l'azione civile potesse estinguersi quando l’azione penale fosse ancora in vita
(rischio escluso con la decadenza dalla proponibilità della querela).
Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più lunga prescrizione di
cui alla norma all'art. 2947 , c. 3 c.c., è applicabile ogni qual volta il fatto è
"considerato dalla legge come reato", sotto il profilo ontologico, indipendentemente
dal punto se poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno ( e ciò non solo
con riguardo ai reati procedibili d'ufficio, ma anche a quelli per i quali è necessaria
una condizione di procedibilità, come appunto la querela), risulta difficile superare
detta interpretazione letterale della norma sulla base di un'interpretazione correlata
alla sola "ratio" della stessa.
Ciò tanto più se si considera che allorchè il legislatore ha ritenuto di applicare i
termini di prescrizione di cui all'art. 2947, e. 1 e 2, pur in presenza di un fatto di
reato, ma con una diversa decorrenza, l'ha espressamente detto nella seconda parte
dello stesso c. 3 art. 2947 c.c..
Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale l'omessa previsione del difetto di
querela tra le situazioni tipizzate - nella seconda parte del menzionato terzo comma
dell'art. 2947 c.c. - come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al
punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una prescrizione diversa da
quella del reato, mentre l'estensione di una siffatta deroga all'ipotesi in esame non
sarebbe affatto legittima, non essendo applicabile lo strumento ermeneutico
dell’interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere eccezionale della
norma, rispetto alla decorrenza ordinaria.
8.2. Né può fondatamente sostenersi che la non previsione della mancanza di
querela tra le ipotesi previste nella seconda parte del comma terzo sarebbe dovuta
solo all'impossibilità per il legislatore di prevedere i molteplici casi della realtà,
sicché, stante l'incongruenza dell'assunto che una non perseguibilità iniziale debba
essere disciplinata diversamente dalla non perseguibilità successiva (nelle ipotesi
espressamente previste dal legislatore, quali la morte del reo, l'amnistia, la
rimessione della querela), sarebbe affatto logico ritenere che al difetto di querela
debba applicarsi - in virtù di interpretazione estensiva (sul rilievo della
regolamentazione implicita, per il principio lex minus dixit quam voluit) - la stessa
disciplina prevista per le ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti, non sia più possibile
procedere all'accertamento del fatto-reato.
A tale costruzione teorica va obiettato che le ipotesi previste dalla norma da ultimo
citata integrano, per espressa definizione normativa (rispettivamente gli artt. 150,
151 e 152 c.p.), casi di estinzione del reato, e solo conseguentemente della pretesa
punitiva dello Stato, e quindi rilevanti sotto il profilo sostanziale, mentre la mancata
presentazione della querela attiene al diverso profilo dell'improcedibilità dell'azione
penale.
9.1. In ogni caso il tema della ratio ispiratrice della particolare disciplina dell'art.
2947 c.c. merita di essere rivisitato alla luce della mutata fisionomia del sistema
processual-penalistico, a seguito dell'intervenuta riforma del codice di rito, e delle
più significative opzioni legislative - tra quelle immediatamente rilevanti in questo
ambito civilistico - specie per quanto attiene alla natura della querela, ormai
espressamente consacrata in termini di condizione di procedibilità (art. 354 c.p.c.),
e più in generale ai modificati rapporti tra azione civile ed azione penale.
Anzitutto nessun elemento in favore di tale ratio deriva dalla relazione ministeriale.
Essa dopo un generico riferimento alle ragioni di sicurezza, stabilità dei rapporti
giuridici e necessità di salvaguardia dei diritti difensivi, ritiene - quanto alla norma
in esame - che sia naturale rapportare i termini prescrizionali a quelli,
eventualmente, più lunghi previsti dalla legge penale per la prescrizione del reato,
ove il fatto illecito assuma anche rilevanza penale. Sennonché, proprio l'apodittica
opzione, nella sua riferita scontatezza, potrebbe offrire una significativa chiave di
lettura, nella misura in cui possa ritenersi espressione dell'humus culturale che
permeava la legiferazione del tempo, incontrovertibilmente ispirata al primato della
giurisdizione penale su quella civile, e dunque alla priorità riconosciuta
all'accertamento del fatto in ambito penalistico, non fosse altro che in ragione dei
più intensi, e potenzialmente illimitati, poteri istruttori del giudice penale rispetto a
quelli conferiti al giudice civile.
Ed invero, i principi cardini dell'ordinamento all'epoca vigente erano quelli
dell'unitarietà della funzione giurisdizionale e della prevalenza della giurisdizione
penale su quella civile, per evitare, nel superiore interesse della certezza del diritto,
la possibilità di giudicati contraddittori (art. 3 c.p.p. e 295 c.p.c.).
In ragione di tali principi ispiratori era marcata la tendenza a spostare in sede
penale l'accertamento del fatto che fosse anche fonte di responsabilità civile.
9.2. Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si ricava che il nostro
ordinamento non è più ispirato al principio dell'unitarietà della giurisdizione, come
invece avveniva per il c.p.p. del 1930 ma a quello dell'autonomia di ciascun processo
e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di
accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione.
Consegue che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del
processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura
penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo
civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e,
dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (ex
multis: Cass. 10/08/2004, n.15477; Cass. 9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord.,
5.11.2001, n. 13682).
In particolare, alla stregua dei principi dell'autonomia e della separazione delle
giurisdizioni, non regge più la tesi relativa all'esigenza di impedire che la punibilità
sopravviva alla risarcibilità, che, nel subordinare, come si è detto, l’applicabilità del
più lungo termine prescrizionale all’esistenza di un procedimento penale o alla mera
possibilità della sua instaurazione, risente di una filosofia di rapporti tra giudizio
civile e quello penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo e finalizzata
ad evitare contrasti tra giudicati civili e penali.
9.3. Attualmente costituisce punto fermo che il giudice civile si può avvalere
nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come
reato, di tutte le prove che il rito civile prevede.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilità del
danno non patrimoniale, allorquando la responsabilità dell'autore materiale del
fatto illecito fosse stata affermata non già in base all'accertamento concreto
dell'elemento psicologico (cioè almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali
quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., è stato modificato dalla più recente
giurisprudenza di questa Corte che ha invece ritenuto che "ai fini della risarcibilità
del danno non patrimoniale ex art. 2059 e 185 c.p. non osta il mancato positivo
accertamento dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad
una presunzione di legge (come l'art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto
sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 12.5.2003, n. 7281).
Una volta affermata l'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile
deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo
esame, con i mezzi suoi propri e , quindi, con i mezzi di prova offerti al giudice dal
rito civile per la sua decisione.
Tra questi mezzi non solo vi è la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le
c.d. "prove legali", in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del
giudice (artt. 239 c.p.c., artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715,
27120, 2733; 2734, 2735, 2738,c.c.).
La categoria delle prove legali è completamente sconosciuta all'ordinamento penale.
Contemporaneamente si è ampliata la nozione di danno non patrimoniale
risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., (cfr. Cass. n. 8827 ed 8828 del 2003).
9.4. Inoltre di recente sono stati indicati i diversi standars di certezza probatoria,
esistenti tra il processo civile e quello penale. Ciò che muta sostanzialmente tra il
processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la
regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre
2002, n. 30328), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza
dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel
processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo
civile tra le due parti contendenti (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U.
11/01/2008, n. 582 ).
Ciò comporta che il P.M. potrebbe non esercitare l'azione penale a fronte di una
notitia criminis e chiedere l'archiviazione, sul rilievo che non sia possibile
raggiungere nel dibattimento sufficienti risultati probatori ai fini dell'affermazione
della responsabilità penale, tenuto conto del detto livello di certezza e dei diversi
mezzi probatori a sua disposizione, mentre il giudice civile, che nell'accertamento
incidentale del fatto di reato è sottoposto alle regole civilistiche ed all'utilizzo dei
mezzi suoi propri, può ritenere l'esistenza dello stesso, con conseguente applicabilità
dell'art. 2047 , c. 3, c.c..
In questo caso non si capirebbe perché pur non avendo il p.m. proceduto
penalmente, la prescrizione è quella di cui alla predetta norma, mentre nell'ipotesi
in cui non si è proceduto per mancanza di querela, la prescrizione è quella di cui ai
primi due commi dell'art. 2947 c.c., sia pure con decorrenza dalla scadenza del
termine per la presentazione della querela.
9.5. D'altra parte solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e
quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza,
in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo
sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale.
In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza
delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause
di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,
l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non
già a quello ritenuto in sentenza (Cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed
indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti ( come avviene in sede
penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata
dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251).
Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui
determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in
sentenza.
10.1. Qualunque possa essere la ratio originaria dell'art. 2047, c 3, c.c., e cioè sia
quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della
perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione
in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni,
va osservato che la perdita di valenza (nell'evoluzione dell'ordinamento) della prima
pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta
che non possa essere superata l'interpretazione letterale dell'art. 2947 c. 3, che
equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola
"considerazione" del fatto come reato sotto il profilo ontologico, indipendentemente
dalla circostanza se per esso si proceda penalmente.
10.2. Né può essere accolta la tesi, secondo cui la mancata presentazione della
querela dimostrerebbe un disinteresse (un'inerzia) del soggetto offeso, da cui il
legislatore farebbe discendere la non applicabilità dell'art. 2047 c. 3., come pure
sostenuto in giurisprudenza e in dottrina.
Infatti, a parte il rilievo che ancora una volta tale osservazione non ha riscontro in
indici normativi, va osservato che l'art. 2947 c. 3, non limita l'applicabilità della
disposizione alla sola persona offesa dal reato, affermando solo che il più lungo
termine prescrizionale "si applica anche all'azione civile".
Come la giurisprudenza di questa Corte ha già osservato (Cass. 26/02/2003, n.
2888) la disposizione del comma 3 dell'art. 2947 c.c., che prevede, ove il fatto che ha
causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione
civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello
stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è
invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto
considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
Vincolare l'applicabilità di tale più lungo termine prescrizionale alla procedibilità
dell'azione penale, e quindi, come nel caso in esame, alla presentazione della
querela, significherebbe condizionare il diritto di chi sia stato danneggiato da reato,
ma non sia il titolare del diritto di querela, per non essere il titolare del bene
giuridico tutelato dalla norma penale, all'iniziativa di quest'ultimo, quanto meno
sotto il profilo del termine prescrizionale.
Va, invece, rilevato che il trend interpretativo-evolutivo si ispira al diverso principio
secondo cui è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far
ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri
e perciò del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo (cfr. Corte cost.,
26/11/2002, n. 477).
11.Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame vada composto
alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'illecito civile sia
considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso,
anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga
prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a
condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti
probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie
che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso
che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3 c.c., a tenore della quale "se il fatto è
considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione,
secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del
reato".
E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la decorrenza della
prescrizione, sinteticamente indicato nell'art. 2947, c. 1, c.c., nella locuzione "giorno
in cui il fatto si è verificato", rimangono validi i principi già fissati da queste S.U.
con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580, 582, ed altre in pari data, con riferimento al
momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere,
usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno
lamentato.
12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo
motivo (essendosi verificato l'incidente il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la
citazione introduttiva il 24.3.1999).
13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo.
Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio
cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al
principio di diritto esposto al punto 11.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio
cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, li 21 ottobre 2008.
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