Un'importante sentenza della Cassazione in materia di controversie fra utenti e compagnie telefoniche.
Come non tutti sanno, quando insorgono delle controversie fra una compagnia telefonica e un cliente della stessa, sia nel caso che sia l'utente ad avanzare delle pretese nei confronti della compagnia, sia nel caso che sia quest'ultima ad agire nei confronti del cliente, non è possibile avviare direttamente ed immediatamente una causa giudiziaria davanti al Giudice Ordinario (Tribunale o Giudice di Pace che sia).
Ciò è dovuto al fatto che prima di poter fare causa alla controparte, bisogna tentare la conciliazione in sede stragiudiziale davanti ad un organo territoriale dell'Autorità Garante per le Telecomunicazioni (la c.d. A.G.Com.), denominato Co.Re.Com. (Commissione Regionale per le Telecomunicazioni), che è (o dovrebbe essere presente) in ogni Regione; per il Veneto la Co.Re.Com. ha sede a Mestre (VE). La competenza per territorio va stabilita in base alla residenza dell'utente.
L'utente o la compagnia telefonica, che intendano agire nei confronti dell'altro contraente, devono preventivamente chiedere al Co.re.com la fissazione dell'udienza per il tentativo di conciliazione. Questo, entro trenta giorni, deve fissare la data e comunicarla alle parti. Se entro trenta giorni non è stata fissata la data, il richiedente è autorizzato ad agire in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, oppure può attendere comunque che il tentativo di conciliazione venga fissato.
Se il tentativo di conciliazione si svolge e dà esito positivo la controversia è chiusa, altrimenti, in caso di mancata conciliazione, diventa possibile agire in giudizio.
Qualora venga iniziata una causa ordinaria senza aver prima richiesto il tentativo di conciliazione davanti al Co.re.com. la controparte, convenuta in giudizio, potrà sollevare l'eccezione davanti al Giudice, sostenendo l'improcedibilità della causa.
Ecco una recente sentenza sul tema.
n. 24334 - 08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli ili.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA Presidente
Dott. DonatoCALABRESE -Consigliere
Dott. AlbertoTALEVI Rei.
Dott. Luigi Alessandro SCARANO
Dott. Paolo D'AMICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:****************
da considerare domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE difesa dall'avvocato GIUSEPPE ROMANO, giusta delega in atti ;
ricorrente
Contro
**************
- intimata ~
avverso la sentenza n. 737/05 del Giudice di pace di REGGIO CALABRIA, emessa e depositata il 27/05/05, R.G. 1789C dell'anno 2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/08 dal Consiglieri Dott. Alberto TALEVI ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino PUCCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come
segue.
"Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2003, la Sig.ra
conveniva avanti questo Giudice di pace in persona
del legale rappresentante per per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 256,61, oltre interessi legali, spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda ************esponeva che nell'anno 2000 si erail
rivolta all'aw. Giuseppe Romano del Poro di Reggio Calabria, chiedendo la sua opera professionale al fine di resistere ad alcune arbitrarie richieste di pagamento
provenienti dalla prima, e dalla**** su incarico della Società , successivamente.
Precisava poi l'attrice che, all'esito favorevole della controversia aveva corrisposto
all'aw. Romano per l'attività professionale svolta la somma di Euro 256,51.
Sulla base di queste premesse, la Sig.ra***** chiedeva che le venisse
riconosciuto il diritto di ottenere dall'odierna convenuta il rimborso delle somme
corrisposte a titolo di compenso al proprio legale di fiducia.
Si costituiva in giudizio la ****eccependo in via
Preliminare la improponibilità della domanda, non essendo stato esperito dall'attrice il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom ex art. I legge n. 249 del 31.7.1997.
Nel merito deduceva di avere attivato il servizio telefonico a seguito di apposito
contratto trasmesso dalla ********che lo aveva concluso con l'attrice, raccogliendone la firma.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di improcedibilità della domanda ed in via gradata l'autorizzazione a chiamare in causa la .titolo di manleva, nonché il risarcimento dei danni subiti. 11 tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito di autorizzazione, *****conveniva in giudizio in garanzia****la quale, benché ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Prodotta ed acquisita idonea documentazione, in corso di causa con ordinanza del 13 ottobre 2004 veniva dichiarata autentica la copia fotostatica del contratto servizio , prodotta dalla - Esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa era assunta in decisione all'udienza del 24 maggio 2005, previo deposito di note difensive.".
Con sentenza decisa e depositata il 27 maggio 2005 il Giudice di Pace dichiarava improcedìbile la domanda, compensando le spese del giudizio.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione *****************
***********************non ha svolto attività difensiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell' art l comma 11della Legge a 249/9 e dell'art 3, comma 4 e 12 della Delibera n. 187/07 esponendo doglianze che vanno riassunte come segue. Il Giudice di prime cure ha formato il suo convincimento basandosi esclusivamente sull'omissione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Legge n. 249/97 e dalla successiva Delibera n. 182/02, supponendo dunque provata la sussistenza del rapporto tra utente telefonico e gestore del servizio poiché dagli atti che in data 25.07.2001 l'attrice ha sottoscritto una proposta d contratto peri il servizio 1055 con la società Infostrada". Ma questo è proprio il punto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto accertare prima di tutto. Manca la prova che quella copia fotostatica del presunto contratto prodotta in giudizio
(l'originale non è mai stato prodotto nonostante le ripetute richieste) sia da
considerarsi autentica. Va richiamato l'art 3 del Regolamento di procedura relativo
alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti adottato con delibera
n. I82/02/CONS. La domanda ha per oggetto la ripetizione di un esborso non dovuto
e che non rientra tra le materie di competenza del Corecom. La previsione di una
conciliazione obbligatoria pregiudiziale al settore delle controversie in materia di
telecomunicazioni, non trova alcuna ratio adeguata nel caso di specie: l'articolo
richiamato parla di "utenti" presupponendo ovviamente che vi sia un tipo di rapporto
già definito, qui però del tutto inesistente; quindi la norma non è applicabile al
suddetto caso. In altre parole, non esiste alcun contratto di utenza telefonica
sottoscritto dalla Sig ra********e pertanto risulta errata l'applicazione delle norme relative all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
Il ricorso va respinto.
Esso si basa infatti essenzialmente sulla tesi in diritto ora citata. Questa però deve ritenersi errata.
Nell'interpretare la normativa in questione (innanzi tutto la legge; nonché il predetto regolamento) non può prescindersi da una considerazione di carattere generale: il legislatore ha palesemente voluto attribuire alla istituita "Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni una competenza talmente vasta da poter essere
considerata sostanzialmente onnicomprensiva in tema (appunto) di "garanzie nelle
comunicazioni.
Per rendersi pienamente conto di ciò è sufficiente leggere (al comma 6 dell'art. 1) l'elenco delle competenze dell'Autorità (elencate per ciascuno degli organi dell'Autorità medesima: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per j servizi e i prodotti e il consiglio).
L'ulteriore contenuto della legge e del regolamento suffraga ulteriormente tale conclusione.
In particolare appare estremamente significativo il contenuto del comma 11 dell'art 1 della legge:
"L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità', non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione".
Pienamente conforme alla ratio ed alla lettera della legge appare il "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti" approvato da detta Autorità (v. l'Allegato A, Delibera n. 182/02/CONS); ed il particolare il contenuto degli artt. 3 e 4: "Articolo 3
Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.
Per determinare la competenza territoriale di cui al comma 1, si ha riguardo, in
caso di reti telefoniche fisse, al luogo in cui è ubicata / 'utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili al luogo in cui l'utente ha la residenza o il domicilio.
Articolo 4|
Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato
espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza.
E' palese a questo punto (si consideri fra l'altro il riferimento non solo ai diritti ma anche agli interessi protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme suddette, all'inizio dell'art. 3) che il legislatore ha voluto comprendere nella competenza m questione pure tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza o
meno di un contratto "in materia di telecomunicazioni" tra utente e "soggetto
autorizzato o destinatario di licenze".
Del resto l'adozione di una diversa tesi interpretativa comporterebbe che dapprima l'AGO, dovrebbe pronunciarsi sulla sussistenza o meno del contratto; e che solo nel caso di pronuncia positiva e cioè di accertamento di tale sussistenza (è ovvio che tale primo processo potrebbe avere ad oggetto solo una mera pronuncia di accertamento; con esclusione di qualsiasi altro oggetto) l'attore potrebbe promuovere (dapprima) il preventivo tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio; e successivamente l'azione ordinaria (senza limiti quanto all'oggetto) innanzi all'A.G.0.. Ma ciò sarebbe in palese contrasto (oltre che con la ratio della normativa speciale sopra citata) con le esigenze tutelate dall'art 111 Cost in ordine al "giusto processo" ed alla ''ragionevole durata'" del medesimo.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: In tema dì contratti in materia di telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 ("Istituzione dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo") e dal "regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti approvato da detta Autorità (vedi l'Allegato A, Delibera n. 182/02/CONS), anche le controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell'art 1 della legge e negli artt. 3 e 4 del regolamento; e quindi l'attore, prima di agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.
Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso a Roma il 28.5.2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pubblicata il giorno 09 ottobre 2008
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